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REGOLAMENTO PROCEDURE DI MEDIAZIONE

 

INDICE

Art. 1. –  Finalità

Art. 2. –  Procedura di conciliazione

2.1 - Modalità di attivazione della Procedura

2.2 - Elementi della domanda

2.3 - Modalità di inoltro della domanda

Art. 3. – Iter procedimentale

Art. 4. – Il Mediatore

Art. 5. – Articolazione e durata del procedimento

Art. 6. – Indennità di Mediazione

Art. 7. – Richiami generali

Art. 8. – Riservatezza e trasparenza

Art. 9. – Responsabilità

Art. 10. – Gratuito patrocinio

Art. 11.  – Allegati

 

All. N. 1:         Tabella delle Indennità di Conciliazione

All. N. 2:         Codice Etico

All. N. 3:         Scheda di Valutazione del Servizio


Art. 1. –  Finalità

Il presente Regolamento interno disciplina il procedimento di mediazione, attivato presso questo Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche.

La procedura di mediazione deve, in ogni caso, assicurare la più scrupolosa osservanza dei principi di riservatezza, imparzialità, informalità e rapidità.

Essa prevede la nomina di un Mediatore, scelto tra quelli aderenti all’Organismo di mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Palermo, abilitato, secondo le normative vigenti, ad esercitare l’attività di mediazione prevista dal D.Lgs 28 del 2010.

Il Mediatore non avrà alcun potere decisorio, opererà assolvendo al compito di incoraggiare ed aiutare le Parti a trovare una soluzione negoziata della lite, che sia di reciproca soddisfazione.

L’elenco dei Mediatori che hanno aderito al suddetto Organismo è depositato presso la Segreteria del medesimo ed è consultabile anche attraverso l’apposito sito.

 

Art. 2 –  Procedura di conciliazione

La richiesta di mediazione può essere avanzata in qualsiasi momento e da chiunque desideri perseguire una soluzione negoziale di una controversia.

2.1 - Modalità di attivazione della Procedura

La procedura viene attivata con l’osservanza delle seguenti modalità:

  • Presentazione di una domanda scritta di mediazione, preferibilmente compilata su apposito modello (reperibile sul sito internet), sottoscritta dal proponente (o dal legale rappresentante, in caso si tratti di società o Ente), e, ove siano d’accordo, anche dalle altre parti co-interessate e contro-interessate.
  • Il modello di domanda va compilato in ogni sua parte e presentato dal proponente, in originale, presso la Sede centrale dell’Organismo in Passaggio dei Poeti 22 (sede peraltro del medesimo Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Palermo), ovvero – a scelta – presso una sua delle sedi territoriali dell’Organismo, adeguatamente individuate sul sito internet.
  • Contestualmente il proponente dovrà inviare copia della richiesta alle controparti, a sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, co. 6, del D.lgs. 28/2010.

2.2 - Elementi della domanda

La domanda di mediazione deve contenere:

  1. gli estremi identificativi della parte istante;
  2. gli estremi identificati delle Parti nei cui confronti si attiva la procedura di conciliazione, con l’indicazione dell’indirizzo e di ogni elemento utile a contattarle e convocarle;
  3.  una esposizione sintetica (anche in allegato), del fatto, delle ragioni del conflitto e delle eventuali richieste nei confronti dell’altra parte; nonché l’indicazione del valore della controversia, agli effetti della determinazione delle indennità e spese di Procedura.

Qualora il valore non risulti determinato o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla sua quantificazione, spetterà alla Segreteria dell’Organismo di Conciliazione di determinare autonomamente detto  valore, comunicandolo alle Parti prima che avvenga il primo incontro,  indicando, contestualmente, l’importo della indennità che ciascuna di esse dovrà rispettivamente corrispondere all’Organismo, sulla scorta di quanto previsto al successivo Art. 6.

In ogni caso, come al riguardo previsto all’art. 5 del D.M. 145/2011, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

  1. La documentazione ritenuta utile a sostegno della richiesta di conciliazione, con relativo indice analitico;
  2. la espressa dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e della allegata Tabella delle indennità;
  3. copia della documentazione attestante il versamento di quanto dovuto all’Organismo di Conciliazione sia per le spese fisse di segreteria sia per l’indennità di mediazione nell’ammontare quantificato in base allo scaglione di valore, come regolato al successivo art. 6 ed indicato nella Tabella allegata al presente Regolamento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5. co. 1, del citato D.Lgs. l’Organismo ed il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

g.   l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2.3 -  Modalità di inoltro della domanda

La domanda di mediazione va inoltrata con le seguenti modalità.

Mediante deposito dell’originale cartaceo (con relativi allegati), presso la Sede prescelta (centrale o periferifica), da effettuare: a mano; o per raccomandata A.R.; o mediante trasmissione per posta elettronica certificata, debitamente sottoscritta con forma elettronica, da inviare all’apposita casella di posta elettronica certificata.

La domanda di mediazione si considera depositata e la procedura di mediazione attivata solo nel momento in cui perviene – con una delle modalità sopra indicate – all’Organismo,  presso una delle sue Sedi.

La Segreteria dell’Organismo, verificata la regolarità formale della domanda, la accetta e la protocolla; forma un fascicolo del procedimento che verrà debitamente registrato e dotato di un numero progressivo. In detto fascicolo verranno inseriti tutti gli atti e i documenti prodotti e depositati dalle parti.

I dati così raccolti verranno trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 30/96/2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni; fatta eccezione per quelli espressamente indicati come riservati dal Mediatore.

Art. 3 -  ITER PROCEDIMENTALE

3.1  -    L’Organismo di Conciliazione ricevuta e protocollata la domanda, provvede, con immediatezza, ad informare (con lettera Racc. R.R. o P.E.C., anticipata via fax e/o e-mail), le altre parti, chiedendo loro di far sapere – nel termine di sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione – se intendono partecipare alla procedura di mediazione.

A detta comunicazione verrà allegata la copia della domanda di avvio del procedimento.

Nella stessa, inoltre, verrà indicato :

  1. a)il nome del Mediatore designato;
  2. b)la data fissata per il primo incontro delle Parti, che avverrà entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della domanda;
  3. c)l’importo del versamento delle spese di mediazione che le Parti convenute devono versare secondo le modalità indicate nel successivo art. 6. L’importo è determinato, in via provvisoria, sulla scorta del valore della domanda indicato dalla parte istante, od, in mancanza o in caso di errore manifesto, dalla Segretaria dell’Organismo.

3.2 -     Ricevuta la comunicazione, la parte convenuta, ove ritenga di aderire alla procedura, entro il termine di sette giorni sopra indicato, potrà comunicare all’Organismo di Conciliazione tale intendimento, fornendo anche:

  1. copia della relativa attestazione di pagamento della rispettiva quota di indennità, secondo le modalità indicate nel successivo art. 6;
  2. nomi ed indirizzi completi, anche degli eventuali assistenti e difensori, muniti di relativa nomina e mandato;
  3. sintetica esposizione delle proprie ragioni e delle eventuali contro-richieste nei confronti della Parte istante;
  4. dichiarazione di accettazione del presente Regolamento e della Tabella delle indennità;

e.   l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;

f.   l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, presso cui si chiede di ricevere le eventuali comunicazioni concernenti il procedimento;

g.   ogni altro documento e/o elemento ritenuto utile;

3.3  –   Ove la parte convenuta ometta di effettuare la comunicazione di adesione o di rifiuto, l’incontro fissato dovrà comunque  avere luogo con obbligo di partecipazione della sola parte istante.

In tal caso la Segreteria, in data successiva, potrà – dietro espressa richiesta e versamento dei diritti di Segreteria previsti, per tale caso, nell’allegata Tabella – rilasciare una dichiarazione di definizione negativa del procedimento per mancata partecipazione della parte invitata.

Analogamente in caso di mancata presentazione della parte istante.

3.4  –   Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria), il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

3.5  –  Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

Alle persone giuridiche viene richiesto di partecipare tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia, con esonero di ogni responsabilità dell’Organismo circa la verifica dei soggetti legittimati a conferire tali poteri.

Tutte le parti chiamate in mediazione possono farsi assistere da persone di fiducia e/o da Avvocati, previo conferimento di apposito mandato e procura alle liti.

 

Art. 4 -   IL MEDIATORE 

4.1 -     Il Mediatore verrà designato dal Responsabile dell’Organismo, o in sua sostituzione dal Vice Responsabile, tenendo in considerazione quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 145/2011 che fa espresso riferimento a criteri di inderogabilità che qui di seguito sono indicati:

a. specializzazione e specifica competenza professionale del mediatore designato (nelle materie oggetto del procedimento di mediazione), desunta dal percorso professionale e lavorativo svolto;

b. particolare complessità della controversia che richiede l’intervento di uno o più mediatori, maggiormente qualificati, competenti ed esperti rispetto ad altri all’interno dell’elenco dell’Organismo;

c. turnazione in presenza di più mediatore egualmente competenti;

d. esperienza e competenza in specifiche tecniche di gestione stragiudiziale e negoziale dei conflitti.

Al momento della sua nomina il Mediatore dovrà sottoscrivere dichiarazione di accettazione, dell’incarico, contenente l’impegno espresso ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento ed il Codice Etico; nonché di garantire assoluta terzietà, neutralità, indipendenza e riservatezza nella trattazione del caso.

Egli, inoltre, dovrà garantire e comprovare il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento professionale, almeno biennale, acquisiti presso gli Enti di formazione in base all’art. 18 del D. Lgs. n. 180/2010, nonché la sua partecipazione, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L’Organismo di Conciliazione si riserva la facoltà di sostituire, in ogni momento e con motivato provvedimento, il Mediatore designato. Analogamente, quest’ultimo avrà facoltà di non accettare o di recedere, per giustificati motivi, dall’incarico ricevuto ed accettato.

L’Organismo di Mediazione si obbliga a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4, co. 3, lett. “b”, del D.M. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.

4.2 -  Il mediatore, nell’esercizio delle sue funzioni, è espressamente tenuto a:

  • trasmettere, con tempestività, alla Segreteria dell’Organismo tutta la documentazione ricevuta dalle parti per l’inserimento nel fascicolo di procedura;
  • segnalare, con tempestività, a sensi della disciplina antiriciclaggio, di cui al D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, le operazioni ritenute sospette.

Lo stesso mediatore è altresì obbligato a:

  • non accettare compensi e regalie direttamente dalle parti partecipanti, direttamente e/o indirettamente, alla mediazione;
  • dare immediato riscontro ad ogni richiesta e/o indicazione, organizzativa e funzionale, proveniente dall’Organismo;
  • comunicare immediatamente all’Organismo il sopravvenire di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sua imparzialità ed indipendenza; o di qualsiasi altro evento che costituisca caso di impedimento.

4.3 -     Nel caso di Richiesta di Conciliazione congiunta avanzata contestualmente da entrambe le Parti in conflitto, a queste ultime è consentito di indicare, di comune accordo, un nominativo di un Mediatore (da individuare nella lista dei Conciliatori del team dell’Organismo di Mediazione), ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’Organismo.

4.4 -     Il Mediatore designato, se accetta, ha l’obbligo di eseguire personalmente la prestazione.

4.5 - Qualora il caso lo richieda e per le controversie di particolare complessità, l’Organismo di mediazione ha facoltà di nominare un co-mediatore specializzato, da affiancare al mediatore.

Dietro esplicito consenso e richiesta delle parti, inoltre, l’Organismo di mediazione curerà di assicurare l’assistenza e l’opera di un esperto specializzato, cui le parti, in accordo con il mediatore, formuleranno specifici quesiti di carattere tecnico e valutativo; ed il cui costo sarà a carico delle Parti, o della Parte che avrà dato il consenso.

All’esperto verrà corrisposto, a cura ed onere delle parti che lo hanno nominato, un compenso determinato dal mediatore in base alle tariffe stabilite dal Tribunale per i CTU.

L’esperto, come sopra designato, accettando l’incarico, dovrà :

  • sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e di assenza di qualsiasi interesse attuale o passato, rispetto alle parti coinvolte in mediazione;
  • fissare, in accordo con il mediatore, un incontro con le parti per assumere dati ed informazioni sulle loro richieste e sulla controversia;
  • informare le parti sulle conseguenze giuridiche del mandato ricevuto, con specifico riferimento al contenuto dell’art. 13, del D. Lgs. 4/3/2010, n. 28.
  • redigere apposito elaborato peritale tecnico/valutativo, fornendo esaustiva risposta ai quesiti che gli sono stati posti; elaborato che verrà consegnato al mediatore ed inserito in fascicolo, a disposizione delle parti.

4.6 -     Sulla base di tale elaborato, il mediatore provvederà a formulare un proposta scritta di conciliazione che farà pervenire alle parti, fissando alle stesse un termine per la risposta. Detta comunicazione alle parti potrà essere effettuata :

  • mediante Racc. con R.R.
  • consegna a mano
  • trasmessa via fax, o per posta elettronica;
  • ogni altro mezzo idoneo.

Le parti, entro sette giorni dalla data del ricevimento della proposta, dovranno far pervenire al mediatore, risposta scritta, contenente la accettazione o il rifiuto della stessa.

In mancanza, decorso detto termine, la proposta si ha per rifiutata.

In ogni caso, il mediatore provvede a redigere processo verbale che verrà sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Il verbale dovrà riportare la indicazione e gli estremi della proposta.

Nello stesso verbale il mediatore darà, eventualmente, atto della mancata partecipazione di una delle parti, o della loro impossibilità a sottoscriverlo.

4.7 -     Il Mediatore designato, ricevuto il fascicolo, si adopererà affinché le Parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia che soddisfi tutti i contendenti. Egli conduce la procedura senza formalità, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il contenuto di detti colloqui rimarrà assolutamente riservato, salvo diversa disposizione espressa delle Parti interessate.

Egli potrà chiedere alle Parti di fornire chiarimenti anche scritti, informazioni aggiuntive e documenti ulteriori ritenuti utili.

4.8 –    Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.

Ove sia stato richiesto dalle Parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il Mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle Parti. Il verbale è sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

4.9.-     L’organizzazione del calendario delle successive sessioni di discussione e trattativa è rimessa al Mediatore designato, il quale provvederà sentite le esigenze delle parti e tenendo conto delle direttive e delle esigenze logistiche ed organizzative dell’Organismo di Conciliazione.

4.10 – Il Responsabile dell’Organismo formerà elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazione nelle varie materie ed ambiti di competenze, anche nel rispetto di quanto espressamente previsto al superiore punto 4.1, sulla base delle dichiarazioni documentate dai mediatori stessi e dei momenti di specifica formazione a cui gli stessi hanno partecipato.

 

Art. 5 -  ARTICOLAZIONE E DURATA DEL PROCEDIMENTO

La mediazione è svolta senza alcuna formalità procedurale; affidando al mediatore la scelta del metodo più opportuno per condurre la procedura, sempre nel rispetto delle regole contenute nel presente regolamento, e tenendo conto delle circostanze del caso e della volontà delle parti.

Il mediatore è tenuto ad informare, preliminarmente, le parti sulle caratteristiche della procedura, sulla normativa regolatrice e sul metodo di lavoro con cui intende procedere.

Il mediatore non decide sulla controversia, ma si adopera perchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della loro controversia.

5.1 –    La Mediazione si svolge nelle sedi dell’Organismo comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l’Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le  Parti, del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo.

5.2  -    Le Parti partecipanti al procedimento hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti depositati nel fascicolo prima dell’inizio della procedura. Ogni parte ha, poi, la facoltà di accedere ai propri atti esibiti e prodotti nella sessione riservata. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e saranno custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

Ad eccezione dell’istanza, tutti i documenti prodotti dalle parti e da queste non ritirati entro tre mesi dalla fine della procedura saranno distrutti.

5.3  –   Tutte le Parti che hanno preso parte alla procedura di mediazione assumono l’obbligo di comportarsi correttamente, evitando anomale aggressività ed insulti che compromettano il sereno e proficuo svolgimento delle operazioni nella ricerca di una soluzione della lite soddisfacente per tutti.

5.4  -    Il procedimento dovrà avere una durata complessiva non superiore a quattro mesi dalla data di prima convocazione delle Parti; fatti salvi i casi di comprovata complessità della procedura. Il Conciliatore può, comunque, a seguito di espresso accordo delle Parti e/o dei loro difensori, prorogare detto termine per un periodo non superiore a due mesi.

5.5  –   Per ogni seduta il Conciliatore provvederà a redigere e sottoscrivere apposito verbale, che dovrà contenere :

  • nome delle Parti e degli eventuali difensori e consulenti presenti;
  • data di redazione;
  • eventuali deduzioni e richieste avanzate dalla Parti;
  • decisioni e/o indirizzi di carattere procedimentale eventualmente assunte dal Mediatore, anche con l’accordo delle parti;
  • eventuali rinvii.

5.6 -     Al termine del procedimento, il Conciliatore redige e sottoscrive, con la collaborazione delle Parti, processo verbale contenente gli estremi delle Parti, dei loro difensori presenti, del luogo e della data della domanda di mediazione e del suo esito; e ciò sia in caso di esito positivo della mediazione, che in caso di esito negativo, per mancato accordo, o diniego di intervenire, o mancata comparizione delle parti.

Affinché possa considerarsi esperito il tentativo di conciliazione occorre almeno la presenza della parte istante, anche in assenza della parte invitata, o viceversa. In questo caso il mediatore, ove ritenuto opportuno e/o su richiesta della parte presente, può iniziare il procedimento con l’unica parte presente e, se del caso, raccogliere la proposta negoziale della parte presente per comunicarla, tramite, Racc. R.R., o con altre forme adeguate,alla parte assente, fissandole i termini per la risposta.

Al termine del procedimento si procederà inoltre a quanto previsto all’art. 7, c. 5, lett. “b”, del D.M. 18/10/2010, n. 180.

5.7 -     Detto verbale, con allegato, in originale, il testo dell’accordo dovrà avere :

  1. a)la sottoscrizione delle parti, apposta davanti al Mediatore che ne certifica l’autografia e l’autenticità;
  2. b)la sottoscrizione dei rispettivi consulenti legali, ove nominati e presenti.

Il verbale, con allegato il testo dell’accordo, verrà depositato a cura del Mediatore, che lo controfirma, presso la Segreteria dell’Organismo.

Se con l’accordo raggiunto le parti concludono e stipulano uno degli atti previsti all’art. 2643 del Cod. Civ., al fine di procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale, a ciò autorizzato a spese delle parti stesse.

5.8  -    Le Parti intervenute che ne hanno interesse, possono richiedere il rilascio di copia autenticata di detto verbale e del relativo testo dell’accordo, solo all’esito del pagamento integrale delle indennità di spettanza dell’Organismo di mediazione per il servizio prestato.

5.9 -     Il verbale di accordo assume validità ed efficacia di titolo esecutivo a seguito di formale provvedimento di omologazione del Presidente del Tribunale del Circondario ove ha sede legale dell’Organismo.

5.10 -   La procedura di omologazione e di apposizione della formula esecutiva va effettuata a cura e spese della Parte che ne ha titolo ed interesse.

5.11 -   Le spese di omologazione e di eventuale registrazione di detto verbale, ove dovute, sono a carico della Parte istante, salvo diverso accordo tra le stesse Parti partecipanti e richiedenti.

5.12 -   Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio.

 

Art. 6. -  INDENNITA’ DI MEDIAZIONE

Per la fruizione del servizio di Conciliazione la Parte attivante la procedura, così come le altre Parti, sia co-interessate che contro-interessate purché partecipanti, sono tenute a corrispondere all’Organismo di Conciliazione una indennità, secondo i seguenti criteri e modalità, fissati in base a quanto disposto dal vigente art. 16 del D.M. 18/10/2010, n. 180 così come modificato dall’art. 5 del  D.M. 06/07/2011, n. 145.

6.1.  -   L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

6.2. -    Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (€ 48,40 iva compresa) che deve essere versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e da ciascuna delle parti chiamate alla mediazione al momento della loro adesione al procedimento.

6.3.  -   Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella Tabella delle Indennità allegata al presente Regolamento.

6.4. - L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella allegata al presente Regolamento:

  1. a)può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  2. b)deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  3. c)deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28 del 2010;
  4. d)nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria) deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma,  e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
    1. e)deve essere ridotto a €. 40,00 per il primo scaglione ed €. 50,00 per tutti gli altri scaglioni fermo restando l’applicazione della lettera c) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

6.5 –    Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6.6 –    Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

6.7 – Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

6.8 –    Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

6.9 –    Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

6.10 – Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

6.11 – Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

6.12 – Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

6.13. - L’importo della indennità indicato in ogni scaglione della Tabella è da intendersi per ogni Parte contendente in senso processuale.

In caso di impossibilità a determinare preventivamente il valore della controversia, si applicherà lo scaglione che va da  € 50.000 ad €  250.000, come valore indeterminato.

6.14.- L’importo della indennità dovuta, come determinato in base ai criteri sopra indicati, sarà versato alla Segreteria dell’Organismo con le seguenti modalità:

  1. a)la parte istante dovrà versare le spese fisse di segreteria unitamente al deposito della richiesta di mediazione;
  2. b)
  3. c)tutte le parti, in ogni caso, dovranno versare un acconto sull’indennità dovuta, in misura non inferiore al 50%, prima del primo incontro fissato per il tentativo di mediazione;
  4. d)il residuo, ( che sarà quantificato anche tenendo conti degli eventuali incrementi o riduzioni previsti dall’art. 16 del D.M. 18/10/2010, n. 180, come integrato ed aggiornato dal D-M. 6/7/2011, n. 145 e come riportato nel presente articolo al punto 6.3), dovrà essere versato, a conguaglio, sempre da tutti i partecipanti, improrogabilmente entro la fine della procedura, o, in ogni caso, prima che venga richiesto e rilasciato il verbale di chiusura, positiva o negativa, del procedimento.

6.15.- Nel caso di mancata adesione delle parti al procedimento di mediazione l’indennità di mediazione sarà di €  40,00 per le liti il cui valore non superi gli €  1.000,00, e di €  50,00 per le liti di valore superiore.

6.16. - L’indennità di conciliazione comprende anche l’onorario da corrispondere al Conciliatore, cui è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle Parti.

6.17 -   Nel caso in cui la Parte che ha attivato la procedura di conciliazione non si presenti al primo incontro di conciliazione fissato, o non abbia provveduto al versamento dell’importo dovuto a titolo di acconto nel caso di mediazione facoltativa, l’Organismo di Conciliazione può sospendere il procedimento, comunicando tale decisione alle Parti. Decorsi inutilmente venti giorni da tale comunicazione, senza che le Parti ne abbiano chiesto la ripresa, provvedendo anche al pagamento di quanto dovuto, il Mediatore designato forma processo verbale di esito negativo del tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione delle Parti, e l’Organismo archivia la pratica. Nel caso di mediazione obbligatoria trova applicazione le previsioni di cui all'art. 16 del D 145/2011 comma 9.

6.18 – Nella mediazione facoltativa, l’eventuale pagamento tardivo dell’indennità dovuta potrà consentire la riapertura del procedimento, evitando l’onere delle spese fisse di avvio.

In tal caso il tempo trascorso per effetto della sospensione ed archiviazione va computato ai fini del termine di quattro mesi, come fissato al superiore art. 5 per la durata massima del procedimento stesso.

 

Art. 7. -  RICHIAMI GENERALI

7.1 -     Per tutto quanto qui non espressamente previsto e regolato, si fa riferimento, in quanto compatibili e conciliabili con le norme qui contenute, alle norme contenute nel D.Lgs. 4/3/2010, n. 28, nel D.M. 18/10/2010, n. 180 e nel D.M. 6/7/2011, n. 145, e successive integrazioni e modifiche, e nel Cod. Civ.; e ciò con espresso riferimento a quanto previsto all’art. 4 del D.M. 145/2011, in materia degli “Obblighi degli iscritti”.

7.2 -     Sottoscrivendo la richiesta di accesso alla libera procedura di Conciliazione di cui al presente Regolamento Integrativo, la Parte attivante dichiara di accettare, come in effetti accetta, tutte le clausole e le disposizioni ivi contenute, come pure dichiara di accettare, come in effetti accetta, le tariffe di indennità di conciliazione, fissate nella tabella allegata al presente.

 

Art. 8.  -  RISERVATEZZA E TRASPARENZA

8.1 -     Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Tale obbligo riguarda anche il Mediatore in tirocinio previsto nell’art. 2 del d.m. 145/2011.

L’Organismo. garantisce che il procedimento di mediazione sarà svolto nel rispetto più attento e scrupoloso delle esigenze di riservatezza, trasparenza, terzietà ed indipendenza.

Esigenze che sono tenute a rispettare anche i Mediatori, le Parti partecipanti, i loro eventuali assistenti legali e consulenti, il personale dipendente dell’Organismo.

8.2 -     In dipendenza di quanto sopra previsto, sia l’Organismo di Conciliazione adito che i Mediatori designati non potranno, in alcun modo, e salvo diversi e specifici accordi, agire in qualità di arbitri, di difensori, di consulenti o di giudici per una delle Parti che hanno partecipato al procedimento in procedure che abbiano per oggetto la medesima questione trattata nel procedimento di mediazione. 

8.3 -     I dati comunque raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30/6/2003, n. 193, recante “Codice in materia di protezione di dati personali”.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento sottoscritti dalle Parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che a qualunque titolo abbiano partecipato al procedimento o che risulti, comunque, formato durante il procedimento.

 

Art. 9. – RESPONSABILITà

L’Organismo di conciliazione, quale civilmente responsabile, risponde, in solido con il Mediatore, dei danni da questi eventualmente arrecati a terzi in conseguenza di dolo o colpa grave nell’esercizio della sua mansione, resta ferma la responsabilità dell'organismo a qualunque titolo derivante dallo svolgimento del servizio di mediazione.

Esso, pertanto, dichiara di avere, come per legge previsto, provveduto a stipulare, con compagnia di assicurazione di rilevanza nazionale, apposita specifica polizza assicurativa, di importo pari ad € 500.000,00, per la copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione, nel caso di danni causati a terzi , in conseguenza di fatto anche doloso, di errore o di omissione eventualmente commessi dall’Organismo, dai suoi dipendenti ed ausiliari proposti all’esercizio della attività di mediazione.

 

Art. 10. -  GRATUTITO PATROCINIO

Nel caso in cui il ricorso alla mediazione è condizione di procedibilità della domanda in via giudiziaria, la parte che versa nelle condizioni di poter godere della ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ex art. 76 e 92 del T.U. 30/05/2002, n. 115, non deve corrispondere alcuna indennità all’organismo. A tal fine la parte, a pena di inammissibilità, è obbligata a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nonché a produrre, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, ed in particolare la seguente documentazione:

  • modello ISEE;
  • copia della dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
  • certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti;
  • certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di richiesta dell’ammissione al gratuito patrocinio;
  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la non convivenza con altre persone.

Per i conviventi risultanti dallo stato di famiglia il richiedente dovrà altresì allegare:

  • copia della dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
  • certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di reddito

Il responsabile dell’Organismo valuta la fondatezza della pretesa e l’ammissibilità della richiesta.

 

Art. 11.  -  Allegati

All. n. 1  : Tabella delle indennità di conciliazione

All. n.  2 : Codice Etico

All. n.  3 :Scheda valutazione del servizio

Palermo il  20 aprile 2012

 

 

 

 
© 2012 Organismo di mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Palermo
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE DI COMPETENZA

 

  • Condominio

  • Diritti reali

  • Divisione

  • Successioni ereditarie

  • Patti di famiglia,

  • Locazione

  • Affitto di aziende

  • Comodato

  • Contratti assicurativi, bancari finanziari

  • Risarcimento del danno derivante dalla responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione a mezzo stampa

 

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